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Esclusione dalla gara di appalto per falsità casi pratici e giurisprudenza

  • Immagine del redattore: Avv Aldo Lucarelli
    Avv Aldo Lucarelli
  • 21 ott
  • Tempo di lettura: 3 min


Affrontiamo alcune massime recenti in tema di Informazioni false e fuorvianti quale causa di esclusione, ed in relazione al profilo soggettivo e dal punto di vista del datore di lavoro.


L’art. 94 del  d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 non contempla (più) tra le cause di esclusione automatica, una fattispecie normativa assimilabile a quella del previgente art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016.



La presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in gara rileva ai fini dell’integrazione del “grave illecito professionale”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle sole condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, verificandosi la situazione di cui allo stesso art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo “anche” alla “negligenza” nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito “informazioni false” suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante. (CdS 7117/2025)



Nel caso di specie, la concorrente dichiarava sia nella documentazione amministrativa, come “requisito di capacità tecnico-professionale”, sia nell’offerta tecnica, “come elemento significativo della propria capacità di realizzare la prestazione”, lo svolgimento del “Servizio di manutenzione ordinaria opere a verde stradale” in favore di altra committente.


A sostegno di tale dichiarazione, produceva copia del certificato di ultimazione dei lavori. Nell’ambito dell’attività di verifica circa il possesso dei requisiti, il suddetto certificato di ultimazione lavori veniva disconosciuto dalla committente originaria sicché tale circostanza risultava, ad avviso della stazione appaltante, sussumibile nella causa di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023 quale illecito professionale grave e, in forza dell’art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36 del 2023, rilevando altresì ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 36 del 2023.


In motivazione il Consiglio di Stato ha precisato che il senso di tale, pur imperfetto, richiamo era reso esplicito dal collegamento che l'amministrazione aveva fatto tra l’art. 94, comma 5, lett. e) e l’art. 96, comma 15, al fine di sottolineare la rilevanza della presentazione di falsa dichiarazione e falsa documentazione nella procedura di gara, tale da imporre alla stazione appaltante, quale inevitabile conseguenza, la segnalazione all’Anac.


Quanto alla riconducibilità delle informazioni false o fuorvianti all'illecito professionale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 36 del 2023 e, quindi, tra le cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 36 del 2023, con conseguente obbligo per l'operatore di dichiarare in sede di presentazione dell'offerta tutte le vicende professionali idonee ad incidere sull'affidabilità: Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5589; quanto alla tipizzazione dell'illecito professionale nel d.lgs. 36 del 2023, al contrario della disciplina recata dall'art. 80 comma 5, lett. c) d.lgs. 36/2023: Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2025, n. 4635. 


Esclusione dalla gara di appalto per falsità casi pratici e giurisprudenza
Esclusione dalla gara di appalto per falsità casi pratici e giurisprudenza

Esclusione dalla gara di appalto per falsità casi pratici e giurisprudenza


L'Elemento soggettivo


In presenza di una falsa dichiarazione i profili soggettivi dell’illecito professionale dell’operatore economico rilevano se ritenuti tali da comprometterne l’affidabilità o l’integrità nei rapporti con la stazione appaltante, mentre la condizione soggettiva, di dolo o colpa grave dell’operatore economico, è autonomamente rilevante soltanto ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico da parte dell’ANAC, all’esito del procedimento che l’Autorità deve condurre dopo la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 96, comma 15,  31 marzo 2023, n. 36. (CdS 7117/25)


Quanto alla rilevanza delle informazioni false o fuorvianti nel vigore del d.lgs. 50 del 2016 Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16 e la costante giurisprudenza successiva. 

Responsabilità del datore di lavoro


In materia di appalti, della falsità commessa dal dipendente della società offerente in sede di presentazione dell'offerta ne risponde la medesima società, in applicazione  dell'art.  2049 c.c., in quanto  ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli - costituente il presupposto per la configurabilità di tale responsabilità -  occorre che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente - cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse - e non è escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute. (Cassazione 2851/2025).



Appalti e procedure amministrative

Avv. Aldo Lucarelli



 
 
 

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