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Gara pubblica: Oscuramento dell’offerta tecnica, quali presupposti per la tutela?

  • 11 ore fa
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La dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale, da parte del concorrente in una gara di appalto, deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (" codice della proprietà industriale"), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico – industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta. Detto onere deve essere assolto direttamente nell’istanza, non essendo applicabile né il soccorso istruttorio, né il disposto dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, in ragione della disciplina speciale e accelerata che regola la sub-procedura in questione, finalizzata alla tempestiva pubblicazione degli atti di gara.  (CdS 8231/25)



In motivazione la sezione ha precisato come non pertinente fosse il richiamo operato da parte appellante all’ordinanza della Corte di giustizia, sezione IX, 10 giugno 2025 (causa C-686/24), che ha riguardo alla necessità di bilanciamento delle esigenze difensive con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, laddove nella presente fattispecie si verte sulla stessa sussistenza dei segreti tecnici e/o commerciali, il cui onere, in termini motivazionali e di comprova, incombe sull’offerente.



Pronunce Conformi: In riferimento alla prima parte della massima Cons. Stato, sez, V, 16 marzo 2026, n. 2122 secondo la quale è improcedibile l'appello avverso l'ordinanza che abbia accolto l'istanza di accesso, ex art. 116, comma 2 c.p.a., ove nelle more vi sia stata l'ostensione dei documenti. Nè può trovare applicazione l'art. 34, comma 3 c.p.a., riferito all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento pur quando non ne risulti più utile l’annullamento, riferibile alla sola azione d’annullamento, cui è estranea quella in materia d’accesso; in senso analogo Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2021, n.7228; 4 gennaio 2019, n. 297.



E ancora pronunce Conformi: Quanto alla prima parte della massima: Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231, secondo cui ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al know how del singolo concorrente, vale a dire l’insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento, essendo necessario che sussista una informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore economico e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; Corte di giustizia UE, sez. IV, 17 novembre 2022, C-54/21; Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437.



Studio legale Angelini Lucarelli

Avv Aldo Lucarelli

 
 
 

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