Abuso di sfruttamento per prezzi eccessivi: presupposti e criteri di accertamento il caso del teleriscaldamento
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Concorrenza è Abuso di posizione dominante, secondo il Tar Roma 11455/2026.
Il caso del teleriscaldamento ed il criterio del “costo evitato”.
Il teleriscaldamento è una soluzione per il riscaldamento/raffrescamento degli edifici residenziali, terziari e commerciali e la produzione di acqua calda igienico-sanitaria, realizzata prevalentemente su suolo pubblico e basata sulla produzione centralizzata di energia termica mediante una o più fonti energetiche e la sua trasmissione, mediante una rete di tubazioni in cui scorre un appropriato fluido di trasporto, a un insieme di utenti spazialmente concentrati (la rete di distribuzione locale del calore), ma distanti anche alcuni chilometri dalla fonte di produzione del calore.
Oggetto del contratto di fornitura del servizio di teleriscaldamento non è, quindi, un combustibile (gas naturale, gasolio, pellet ecc.) o una fonte energetica (energia elettrica) che sono utilizzati per produrre energia termica – come accade in tutti i sistemi di riscaldamento alternativi al teleriscaldamento – ma l’energia termica stessa (calore).
Nel caso di specie, per la determinazione del prezzo di vendita del calore da teleriscaldamento la società ha individuato delle formule basate sul c.d. “costo evitato” di un sistema di riscaldamento basato sulla produzione di calore mediante combustione a gas naturale.
L’Autorità ha, così, ritenuto che la società fornitrice abbia posto in essere una condotta abusiva utilizzando la formula “costo evitato” del gas naturale, senza prevedere alcun meccanismo correttivo o clausole di salvaguardia in grado di proteggere gli utenti dai significativi aumenti del prezzo del gas naturale.
Ma come si valuta la sproporzione del prezzo?
La giurisprudenza comunitaria postula, quindi, una valutazione che può essere scomposta in due fasi: la prima richiede l’accertamento dell’esistenza di un’eccessiva sproporzione tra prezzo e costi e, qualora tale accertamento dia esito positivo, dovrà essere valutata l’iniquità del prezzo in sé stesso, o in confronto con altri.
La giurisprudenza interna più recente, recependo i citati orientamenti della Corte di Giustizia, ha ribadito che
Ai fini dell’accertamento di un abuso di posizione dominante, sub specie di abuso “di sfruttamento” per imposizione di prezzi di vendita eccessivi, l’eccessività del prezzo imposto dall’impresa dominante deve essere accertata secondo un procedimento bifasico, per il quale, in un primo momento è necessario accertare l’esistenza di un’eccessiva sproporzione tra prezzo e costi; superata tale fase, in caso positivo, occorre stabilire la misura nell’iniquità del prezzo in termini assoluti o in relazione ai prodotti concorrenti, in modo da stabilire se il differenziale derivi da un uso abusivo della posizione di mercato dell’impresa dominante. Detti criteri sono alternativi, potendosi, quindi, ricorrere alla valutazione del prezzo iniquo in assoluto o del prezzo iniquo se comparata a prodotti concorrenti. (Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2024, n. 2967;)

Con specifico riferimento alla valutazione dell’eccessività del prezzo quale elemento di accertamento dell’esistenza di un abuso di posizione dominante, la giurisprudenza ha affermato che “l’impresa dominante ben può vendere, come avviene per qualunque operatore che persegue uno scopo di lucro, ad un prezzo eccedente i propri costi, ma tale prezzo non può essere esorbitante da tale livello. Appare evidente la difficoltà pratica di determinare a quale livello scatta il discrimine, ovvero quando il livello dei prezzi raggiunge una soglia tale da poterli considerare iniqui. In tale indagine risulta di supporto la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha individuato dei criteri di massima al fine di determinare quando la fissazione di un dato prezzo esorbiti dal legittimo esercizio della libertà contrattuale dell’impresa ed integri invece un abuso, in quanto il prezzo deve considerarsi non equo. Tali criteri, sulla cui corretta applicazione concreta da parte dell’Autorità si dirà in seguito, sono riassumibili nel principio che un prezzo è eccessivo laddove non ha alcuna ragionevole relazione con il valore economico del prodotto” (Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2020, n. 1832; cfr. di recente Tar per il Lazio, Roma, Sez. I, 2 settembre 2025, n. 15947).
Secondo tale orientamento, “la verifica per la valutazione dei prezzi eccessivi sviluppata dalla Corte di Giustizia richiede di stabilire se vi sia un’eccessiva sproporzione tra il costo effettivamente sostenuto ed il prezzo effettivamente richiesto e, in caso affermativo, di accertare se sia stato imposto un prezzo non equo, sia in assoluto sia rispetto ai prodotti concorrenti” (Corte di Giustizia, C-27/76, United Brands).
La giurisprudenza comunitaria postula, quindi, una valutazione che può essere scomposta in due fasi: la prima richiede l’accertamento dell’esistenza di un’eccessiva sproporzione tra prezzo e costi e, qualora tale accertamento dia esito positivo, dovrà essere valutata l’iniquità del prezzo in sé stesso, o in confronto con altri.
In particolare, nella prima fase occorre stabilire se vi sia una differenza significativa tra il prezzo effettivamente praticato nel mercato rileva
Concorrenza e Abuso di posizione dominante, irrilevanza dell’ Elemento soggettivo dell’illecito
Ai fini della configurazione di un abuso di posizione dominante ai sensi della disciplina antitrust non assume rilevanza il fine perseguito dall’impresa e non è, pertanto, necessario dimostrare la volontarietà della condotta abusiva o una qualche forma di mala fede. La nozione di abuso ha, infatti, carattere oggettivo e come tale prescinde dall’accertamento della sussistenza di un intento anticoncorrenziale. (Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2026, n. 102; )
L’AGCM ha, inoltre, svolto un’analitica analisi economica sul valore dei prezzi applicati dalla società fornitrice, che ha ripercorso puntualmente i due passaggi richiesti dal test delineato dalla Corte di Giustizia (. ), consistenti nel “duplice accertamento”, dapprima, (i)sull’eccessiva sproporzione tra prezzo e costi e, poi, (ii) sul carattere iniquo del prezzo in sé, o in confronto con altri.
L’AGCM ha, inoltre, svolto un’analitica analisi economica sul valore dei prezzi applicati da Hera, che ha ripercorso puntualmente i due passaggi richiesti dal test delineato dalla Corte di Giustizia ( consistenti nel “duplice accertamento”, dapprima, (i)sull’eccessiva sproporzione tra prezzo e costi e, poi, (ii) sul carattere iniquo del prezzo in sé, o in confronto con altri.
Avv Aldo Lucarelli









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