Finanziamenti e Fideiussioni la nullità non é automatica
diritto bancario: Fideiussioni ABI, svolta delle Sezioni Unite: fuori dal perimetro del 2005 la nullità non è automatica
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026: per le fideiussioni specifiche o stipulate fuori dall’ambito dell’accertamento della Banca d’Italia non basta la mera riproduzione delle clausole ABI. E, se resta valida la clausola di pagamento “a prima richiesta”, una tempestiva richiesta stragiudiziale può impedire la decadenza ex art. 1957 c.c.
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono su uno dei fronti più discussi del contenzioso bancario degli ultimi anni e fissano un principio destinato ad avere un impatto significativo sulle controversie relative alle fideiussioni conformi allo schema ABI.
Con la sentenza n. 24825/2026, pubblicata il 28 agosto 2026, la Suprema Corte chiarisce che la presenza, in una fideiussione, delle note clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. non comporta automaticamente la loro invalidità quando il contratto si colloca al di fuori dell’ambito temporale o oggettivo preso in esame dalla Banca d’Italia nel 2005.
La decisione affronta inoltre un secondo tema di grande rilievo pratico: quale iniziativa debba assumere il creditore per evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. quando sia nulla la clausola che esclude l’applicazione della norma, ma il contratto contenga comunque una distinta clausola di pagamento “a prima richiesta”.
Il caso: fideiussioni specifiche stipulate nel 2015
La vicenda trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Siracusa. Le garanzie contestate erano state rilasciate nel 2015 a fronte di specifiche operazioni negoziali — un conto corrente e un finanziamento chirografario — e non avevano quindi natura di fideiussioni omnibus.
Le garanti sostenevano che le clausole contrattuali riproducessero quelle contenute nello schema predisposto dall’ABI e censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, deducendo in particolare la nullità della deroga all’art. 1957 c.c.
Il Tribunale ha rimesso le questioni alle Sezioni Unite mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., proprio per risolvere i contrasti interpretativi emersi nella giurisprudenza successiva alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021.
Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 non vale come “lasciapassare” per la nullità
Il punto centrale della pronuncia riguarda il valore probatorio del provvedimento con cui, nel 2005, la Banca d’Italia aveva esaminato lo schema ABI relativo alle fideiussioni omnibus.
Quel provvedimento resta certamente rilevante.
Ma, precisano oggi le Sezioni Unite, non può essere esteso automaticamente a fattispecie diverse da quelle effettivamente oggetto dell’accertamento amministrativo.
La Banca d’Italia aveva infatti analizzato lo schema ABI nel contesto delle fideiussioni omnibus e con riferimento al periodo preso in considerazione nell’istruttoria, sostanzialmente compreso tra il 2002 e il 2005. Lo stesso provvedimento descrive espressamente l’esame dello schema di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, ossia la fideiussione omnibus.
Ne deriva una conseguenza importante: quando la garanzia è specifica, oppure è stata stipulata in un periodo precedente o successivo a quello esaminato, la semplice coincidenza testuale con le clausole ABI non basta.
Il giudice di merito deve verificare se, nel caso concreto, il modello utilizzato sia effettivamente riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza. Il provvedimento Banca d’Italia può concorrere alla prova, ma — affermano espressamente le Sezioni Unite — costituisce in tale situazione un elemento “da solo non sufficiente”.
È questo, probabilmente, il passaggio più significativo della sentenza: non scompare la possibilità di far valere l’invalidità antitrust, ma viene meno ogni automatismo probatorio al di fuori del perimetro direttamente accertato nel 2005.
In altre parole, non basta più sostenere: “la clausola è identica a quella ABI, quindi è nulla”. Occorre dimostrare anche il collegamento con una condotta anticoncorrenziale rilevante per quella specifica tipologia contrattuale e per quel diverso periodo.

Fideiussione specifica: la nullità resta possibile, ma va provata
La Corte non afferma, dunque, che le fideiussioni specifiche siano immuni dalla disciplina antitrust.
Anzi, lascia espressamente aperta la possibilità che anche tali garanzie costituiscano contratti “a valle” di un’intesa restrittiva. Ciò che cambia è il percorso probatorio.
Il giudice dovrà valutare concretamente, tra gli altri aspetti, l’eventuale standardizzazione del modello contrattuale e la sua riconducibilità a prassi concordate idonee a limitare la concorrenza. La Cassazione sottolinea infatti la centralità dell’accertamento sulla standardizzazione contrattuale anche con riferimento alla diversa tipologia della fideiussione specifica.
Va inoltre ricordato che, secondo l’impostazione già tracciata dalle Sezioni Unite nel 2021, il tema riguarda normalmente la nullità delle clausole anticoncorrenziali, mentre l’estensione dell’invalidità all’intero contratto richiede l’ulteriore verifica dei presupposti previsti dalla disciplina della nullità parziale.
Art. 1957 c.c.: cosa succede se la deroga è nulla?
La seconda questione affrontata dalla sentenza è altrettanto rilevante per banche, servicer e garanti.
Supponiamo che la clausola con cui le parti hanno escluso o derogato all’art. 1957 c.c. venga dichiarata nulla. Torna allora ad applicarsi la disciplina codicistica.
Ma cosa accade se nella stessa fideiussione è contenuta anche una clausola con la quale il garante si obbliga a pagare “a prima richiesta”?
Secondo le Sezioni Unite, le due previsioni hanno autonomia funzionale.
La nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. non travolge automaticamente anche la clausola a prima richiesta. Quest’ultima, osserva la Corte, era stata peraltro valutata diversamente dalla stessa Banca d’Italia rispetto alle tre clausole censurate.
Fideiussione: Per evitare la decadenza può bastare una richiesta stragiudiziale
Da questa distinzione discende il secondo principio di diritto.
Quando la fideiussione contiene una valida clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. attraverso un’istanza stragiudiziale tempestivamente inviata al garante, senza essere necessariamente costretto a promuovere entro quel termine un’azione giudiziaria.
Le Sezioni Unite lo affermano in termini netti: la richiesta stragiudiziale è idonea a impedire la decadenza anche se la contemporanea clausola di esenzione dai termini dell’art. 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla per ragioni antitrust.
Attenzione, però: la clausola “a prima richiesta” non elimina il termine previsto dall’art. 1957 c.c.. Incide piuttosto sulle modalità con cui il creditore deve attivarsi. Il termine deve essere rispettato, ma, in presenza di quella pattuizione, l’attivazione può avvenire mediante una richiesta extragiudiziale rivolta al garante.
È una precisazione decisiva sul piano operativo.
Conclusione: sulle fideiussioni ABI finisce la stagione degli automatismi?
La sentenza n. 24825/2026 imprime una direzione molto chiara al contenzioso sulle fideiussioni bancarie: identità delle clausole non significa automaticamente identità della fattispecie antitrust.
Per le fideiussioni specifiche e per quelle collocate fuori dal periodo direttamente esaminato dalla Banca d’Italia, chi invoca la nullità dovrà dimostrare concretamente il collegamento tra il contratto e un’intesa o una pratica anticoncorrenziale. Il provvedimento del 2005 rimane un tassello probatorio importante, ma non può da solo colmare la distanza temporale o tipologica rispetto alla fattispecie esaminata.
Parallelamente, sul fronte dell’art. 1957 c.c., le Sezioni Unite rafforzano la rilevanza autonoma della clausola “a prima richiesta”: anche se la deroga alla norma codicistica è invalida, una tempestiva richiesta stragiudiziale al garante può essere sufficiente a impedire la decadenza.
Il risultato è un quadro nel quale acquistano molto più peso il testo concreto della fideiussione, la sua data, la sua natura omnibus o specifica, la prova dell’eventuale standardizzazione anticoncorrenziale e la tempestività delle iniziative del creditore. Meno formule automatiche, dunque, e maggiore attenzione alla prova del singolo caso.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Diritto per l’Impresa
Avv Aldo Lucarelli









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