Il principio di rotazione negli affidamenti diretti
- Avv Aldo Lucarelli
- 15 giu
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Aggiornamento: 26 giu
Il principio di rotazione negli affidamenti diretti esclude la possibilità di ricorso da parte dell’impresa uscente, é ciò che viene spiegato dal Tar 10136/2025
la ricorrente, in quanto affidataria uscente del medesimo servizio, non potrebbe giammai conseguire l’affidamento ostandovi il principio di rotazione, applicabile agli affidamenti diretti sottosoglia diretti e procedimentalizzati in virtù del disposto dell’art. 49 d. lgs. n. 36/23;
– nella fattispecie, per altro, proprio la presenza di una pluralità di soggetti che hanno presentato manifestazioni d’interesse e che sono stati ritenuti dalla stazione appaltante in possesso dei requisiti di partecipazione induce il Collegio a ritenere inapplicabile la deroga al principio di rotazione prevista, in casi eccezionali, dall’art. 49 comma 4 d. lgs. n. 36/23 che, a tal fine, richiede una rigorosa motivazione riferita “alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa”, presupposti la cui esistenza non è nemmeno dedotta dalla ricorrente;
– né, ai fini della valutazione di fondatezza del gravame, assume significativa rilevanza quanto dalla parte ricorrente prospettato nella memoria depositata il 19/04/25;

Il principio di rotazioni nell’affidamento diretto degli appalti
– infatti, la giurisprudenza ivi citata (Cons. Stato n. 3999/21) si riferisce ad una fattispecie ontologicamente diversa rispetto a quella oggetto di causa e, in particolare, ad una procedura negoziata e, quindi, comparativa in cui gli operatori da invitare erano stati selezionati attraverso una preliminare procedura di invito a presentare manifestazioni d’interesse, senza alcuno sbarramento numerico (in coerenza con quanto previsto dall’art. 49 comma 5 d. lgs. n. 36/23 per le sole procedure negoziate);
– nella fattispecie, invece, viene in rilievo un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) d. lgs. n. 36/23, come desumibile anche dall’art. 4 dell’“avviso di richiesta di offerta economica” del 28/02/25 (secondo cui “l’eventuale affidamento diretto avverrà in conformità a quanto disposto dall’art. 50 comma 1 lett. b del d. lgs. n. 36/2023 nel rispetto della soglia di importo inferiore a 140.000,00 euro, con consultazione di più operatori economici, a seguito della valutazione della documentazione richiesta, ivi compresa l’offerta economica, nella piena e libera facoltà della Federazione di individuare l’offerta più rispondente alle proprie esigenze sulla base della valutazione delle documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione della prestazione contrattuale richiesta e dell’ammontare dell’offerta proposta”), a nulla rilevando, in contrario, l’esperimento di una preliminare indagine di mercato che non muta la natura della procedura come espressamente qualificata dalla stessa stazione appaltante;
– pertanto, venendo in rilievo un affidamento diretto, ad esso deve rigorosamente applicarsi il principio di rotazione che, nell’ipotesi di accoglimento del gravame, impedisce, comunque, l’affidamento in favore della ricorrente, la quale è risultata affidataria delle ultime due annualità del servizio;
– per questi motivi, il ricorso dell’impresa uscente é inammissibile per carenza d’interesse
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli









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