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avvalimento plurimo o frazionato

  • Immagine del redattore: Avv Aldo Lucarelli
    Avv Aldo Lucarelli
  • 31 dic 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

Premesso che i requisiti di partecipazione ad una gara sono fissati dall’autorità amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza.



Detto potere discrezionale, lungi dall’essere espressione di mero arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice, costituisce in realtà precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 Costituzione e si sostanzia quindi nel potere-dovere di apprestare (proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare.


L’avvalimento plurimo o frazionato
L’avvalimento plurimo o frazionato

La scelta di fissare specifici requisiti di ammissione e/o di partecipazione ad una gara pubblica (rispetto, ad esempio, a quelli minimi stabiliti dalla legge e/o a quelli presuntivamente risultanti dalla certificazione di iscrizione in un elenco ufficiale di prestatore di servizi) ai fini della dimostrazione del possesso dell’adeguata capacità economico-finanziaria è ampiamente discrezionale, impinge nel merito dell’azione amministrativa e si sottrae, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che essa non sia ictu oculi manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria



(Consiglio di Stato, V, 1° giugno 2001, n. 2973; Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9305; Consiglio di Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442;  Consiglio di Stato, sez. V, 12 gennaio 2023, n. 431; Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 116).


L’avvalimento plurimo o frazionato non può essere consentito con riferimento ai c.d. “requisiti di punta”.

Il requisito del contratto di punta deve essere necessariamente soddisfatto da una singola impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile, perché come reiteratamente chiarito in giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, 12 dicembre 2019, n.284), “attesta una esperienza qualificata nell’ambito

dello specifico servizio oggetto della gara”. (TAR Lazio 23261/2025)


Avv Aldo Lucarelli


 
 
 

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