Sostituzione della consorziata e self cleaning
- Avv Aldo Lucarelli
- 4 giorni fa
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Vediamo prassi e giurisprudenza in tema di Sostituzione della consorziata e self cleaning nel Codice degli appalti
L'articolo 97 disciplina la gestione delle cause di esclusione che colpiscono uno o più componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di un consorzio (sia ordinario che stabile) che partecipa a una gara d'appalto.
La norma mira a evitare l'esclusione dell'operatore economico complessivo (RTI o Consorzio) a causa del venir meno dei requisiti o della sussistenza di una causa di esclusione in capo a una singola impresa componente o, nel caso del consorzio stabile, in capo a una consorziata esecutrice designata.
L'operatore economico può intervenire adottando misure correttive che comprendono:
1. Estromissione del soggetto interessato (limitando l'esecuzione al restante aggregato, se possiede i requisiti necessari).
2. Sostituzione della consorziata esecutrice o del componente del RTI con un nuovo soggetto in possesso dei requisiti richiesti.
Tali modifiche sono ammesse a condizione che:
La causa escludente e il soggetto interessato
siano stati comunicati alla Stazione Appaltante in sede di presentazione dell'offerta (o al momento della loro emersione in fase successiva).
• Sia fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata, in linea con l'orientamento giurisprudenziale sul divieto di modifica soggettiva post offerta, mitigato dalla necessità di salvare l'aggregato in presenza di vizi interni.
Per i consorzi stabili, in particolare, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto una maggiore flessibilità nella sostituzione della consorziata esecutrice, in ragione della loro natura di stabile struttura di impresa che agisce in proprio, distinta e autonoma dalle consorziate.
Ed infatti secondo recente giurisprudenza:
L’art. 97 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) consente al consorzio stabile di estromettere o sostituire una propria consorziata esecutrice, interessata da una causa di esclusione o dal venire meno di un requisito di qualificazione, con altro soggetto munito dei necessari requisiti, a condizione che vengano comunicate, nella tempistica prevista dalla norma, le misure adottate per porre rimedio alla causa di esclusione dalla procedura di gara. (Tar Napoli 521/2024)

Sostituzione della consorziata e self cleaning
Cause di esclusione e Self cleaning, la Motivazione
Con riguardo al self-cleaning, la motivazione si impone, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), anche a fronte della ricorrenza di ipotesi di esclusione non automatica, sia in caso di rigetto che di accoglimento dell’istanza, allo scopo di fare evincere le ragioni della valutazione tecnica compiuta dalla stazione appaltante sulle misure di ravvedimento proposte, non essendo ammissibile, diversamente da quanto ritenuto con riferimento all'ipotesi di giudizio di ammissione alla gara, una motivazione implicita sulla non rilevanza dell'illecito. (CdS 4635/2025)
In motivazione la sentenza fa riferimento a quella giurisprudenza che, nel vigore del d.lgs. 50 del 2016, ha ritenuto non fosse necessaria una motivazione esplicita in ipotesi di ammissione alla gara, a fronte dell'astratta ricorrenza di ipotesi di esclusione non automatica (ex multis Cons. Stato, V, 15 febbraio 2024, n. 1516).
Self cleaning e Discrezionalità tecnica:
La valutazione delle misure di self cleaning tiene conto di plurime circostanze che sono oggetto di un’attività di verifica connotata da discrezionalità principalmente tecnica. (CdS 4930/2024)









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