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Appalto integrato e ATI: ruoli, quote di esecuzione e responsabilità della capogruppo

  • Immagine del redattore: Avv Aldo Lucarelli
    Avv Aldo Lucarelli
  • 37 minuti fa
  • Tempo di lettura: 4 min

L'appalto integrato rappresenta una delle procedure più complesse del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), poiché unifica la fase intellettuale (progettazione esecutiva) e quella operativa (esecuzione lavori). Quando a tale procedura partecipa un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI), l'assetto organizzativo e le responsabilità seguono regole rigorose volte a garantire la continuità dell'opera.


1. Modelli di partecipazione e ruoli tecnici

La struttura dell'ATI deve necessariamente integrare le competenze di progettazione. Gli operatori economici possono scegliere tra due strade:


Progettista Associato: Il professionista o lo studio di ingegneria entra formalmente nel raggruppamento. In questo caso, il progettista assume la veste di "partner" a tutti gli effetti, firmando l'offerta e il contratto d'appalto.


Progettista Indicato: L'ATI è composta solo da imprese che indicano un professionista esterno per le attività tecniche. Il progettista non fa parte del raggruppamento e non firma il contratto con la Pubblica Amministrazione; il suo legame rimane un contratto di servizi privato con la mandataria.



2. Ripartizione delle quote di esecuzione

Il nuovo Codice ha sancito il superamento del principio di "corrispondenza biunivoca" tra i requisiti di qualificazione e le quote di esecuzione.


Flessibilità organizzativa: Le imprese hanno oggi la libertà di distribuire le quote di esecuzione secondo le proprie strategie interne, a patto che in sede di offerta siano chiaramente specificate le parti di lavori o servizi che ciascun operatore realizzerà.


Vincoli di qualificazione: Resta fermo l'obbligo che ogni componente sia qualificato per la quota che si impegna a eseguire. Ad esempio, se una mandante assume il 20% dei lavori, deve possedere una certificazione SOA adeguata a coprire tale importo.


Specificità della progettazione: Se il progettista è associato, la sua quota di esecuzione deve coincidere con l'intera attività di progettazione prevista dall'appalto.


Appalto integrato e ATI: ruoli, quote di esecuzione e responsabilità della capogruppo
Appalto integrato e ATI: ruoli, quote di esecuzione e responsabilità della capogruppo

3. Responsabilità della Mandataria

La mandataria (o capogruppo) riveste un ruolo di centralità assoluta, essendo l'unico referente e rappresentante esclusivo del raggruppamento nei confronti della Stazione Appaltante.


Responsabilità Solidale: La mandataria risponde in solido con le mandanti per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. In caso di inadempimento di una mandante — sia esso un errore progettuale o un ritardo nel cantiere — l'amministrazione può rivalersi direttamente sulla mandataria per l'intera prestazione o per il risarcimento del danno.



Subentro e Sostituzione: In caso di crisi, fallimento o perdita dei requisiti di una mandante, la mandataria ha l'obbligo di intervenire per salvaguardare l'appalto. Può scegliere di eseguire direttamente le prestazioni mancanti (se qualificata) o, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 36/2023, proporre la sostituzione del componente inadempiente con un altro soggetto idoneo, al fine di evitare la risoluzione del contratto.



Responsabilità della mandataria negli appalti integrati alla luce della giurisprudenza


Dopo la sentenza CGUE 28 aprile 2022, C‑642/20, è venuta meno la regola nazionale dell’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016 che imponeva alla mandataria l’esecuzione “in misura maggioritaria”; non è più legittimo imporre in via generale una prevalenza quantitativa della capogruppo sull’intero appalto. CdS 4425/2022.


La giurisprudenza più recente ha chiarito che, negli appalti integrati affidati a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la responsabilità della mandataria assume una dimensione sostanziale e rafforzata, fondata sugli artt. 68, 97 e 100 del D.Lgs. 36/2023. La capogruppo è considerata l’unico referente della Stazione Appaltante e risponde in solido dell’intero contratto, a prescindere dalla ripartizione interna delle prestazioni e dalla natura dei rapporti tra i componenti del raggruppamento. Sul punto anche Tribunale di Milano 5399/2025 e Cassazione Civile 2508/2024.


In particolare, l’art. 68 del Codice viene interpretato dai tribunali nel senso che la responsabilità solidale della mandataria non si esaurisce in una funzione rappresentativa, ma comporta un obbligo effettivo di coordinamento e controllo sull’attività delle mandanti e dei soggetti tecnici coinvolti. Ciò vale anche nella fase di progettazione esecutiva propria dell’appalto integrato: in caso di errori progettuali, la Stazione Appaltante può rivalersi direttamente sulla mandataria, anche quando la progettazione sia stata svolta da un progettista indicato e non formalmente parte del raggruppamento, poiché l’obbligazione assunta è unitaria e di risultato.


Il superamento del principio di corrispondenza tra requisiti e quote di esecuzione, sancito dall’art. 100 del D.Lgs. 36/2023, non attenua tale responsabilità. Al contrario, la flessibilità organizzativa riconosciuta alle imprese opera esclusivamente sul piano interno e non incide sul rapporto con l’Amministrazione. Ne deriva che, qualora una mandante non sia in grado di eseguire la quota di lavori dichiarata, la contestazione dell’inadempimento può essere rivolta direttamente alla mandataria, senza che quest’ultima possa opporre la ripartizione interna delle prestazioni.



Anche la possibilità di sostituzione del componente inadempiente, prevista dall’art. 97 del Codice, è letta dalla giurisprudenza come uno strumento di salvaguardia dell’appalto e non come una causa di esonero automatico della responsabilità. La mandataria è tenuta ad attivarsi tempestivamente, assumendo direttamente le prestazioni mancanti, se qualificata, oppure proponendo in tempi utili un soggetto sostitutivo idoneo. In caso contrario, eventuali ritardi o disfunzioni restano imputabili alla capogruppo.


In definitiva, secondo l’orientamento ormai consolidato dei tribunali, l’ATI costituisce un modello organizzativo interno, irrilevante per la Stazione Appaltante, la quale può fare esclusivo affidamento sulla mandataria quale garante dell’esatto adempimento dell’appalto integrato. Da ciò discende l’esigenza, per la capogruppo, di predisporre un assetto contrattuale e organizzativo particolarmente rigoroso, soprattutto nei rapporti con le mandanti e con i progettisti, fermo restando che tali accordi interni non sono opponibili all’Amministrazione.



Avv Aldo Lucarelli

 
 
 

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