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Permesso di costruire e nuova pianificazione urbanistica: la buona fede può impedire la decadenza

12 minuti fa
Tempo di lettura: 5 min

La sopravvenienza di nuove previsioni urbanistiche incompatibili con un intervento già assentito determina, in linea generale, la decadenza del permesso di costruire quando i lavori non siano ancora iniziati. Ma cosa accade quando il mancato avvio dell’intervento dipende proprio dalla condotta dell’amministrazione, che ha generato un’oggettiva incertezza sull’esistenza o sull’efficacia del titolo edilizio?

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato affronta la questione valorizzando i principi di buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento nei rapporti tra amministrazione e privato.


Le due ipotesi di decadenza del permesso di costruire


L’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 disciplina, tra le altre, due differenti ipotesi di decadenza del permesso di costruire.


La prima, prevista dal comma 2, è collegata al mancato rispetto dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. In particolare, il termine per l’inizio non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, fatte salve le ipotesi previste dalla legge.


La seconda, prevista dal comma 4, opera invece quando entrano in vigore nuove previsioni urbanistiche incompatibili con l’intervento assentito. La disposizione stabilisce che il permesso decade con l’entrata in vigore delle previsioni contrastanti, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine previsto dalla norma.


Le due fattispecie rispondono a logiche differenti.


Nel primo caso, la disciplina mira anche a evitare che il titolare del permesso mantenga indefinitamente inutilizzato il titolo edilizio. Nel secondo assume particolare rilievo l’esigenza oggettiva di assicurare effettività alla nuova pianificazione urbanistica.


Questa differenza, tuttavia, non rende irrilevante la condotta dell’amministrazione.

Il ruolo della buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione


Permesso di costruire e nuova pianificazione urbanistica: la buona fede può impedire la decadenza
Permesso di costruire e nuova pianificazione urbanistica: la buona fede può impedire la decadenza

Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, secondo cui i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.


Secondo il Consiglio di Stato, questi principi hanno carattere trasversale e devono quindi essere considerati anche nell’applicazione delle disposizioni sulla decadenza del permesso di costruire.


Ne deriva un principio particolarmente significativo: l’amministrazione non può far ricadere sul privato gli effetti pregiudizievoli derivanti da un proprio precedente comportamento illegittimo.

La questione assume particolare importanza quando il titolare del titolo edilizio non abbia potuto iniziare tempestivamente i lavori perché l’amministrazione ha creato un’incertezza oggettiva circa l’esistenza o l’efficacia del titolo stesso.


In una situazione del genere, applicare automaticamente la decadenza significherebbe attribuire al privato le conseguenze negative di una situazione che egli non ha provocato.


Si legge nella sentenza CdS 5561/2026


Dal canone di buona fede discende che l'amministrazione non può addebitare al destinatario del provvedimento l'effetto negativo di un suo precedente atto o comportamento illegittimo

Ed ancora


“..È vero che, mentre la decadenza del permesso di costruire ex art. 15, co. 2, d.p.r. 380/2001 ha una finalità sollecitatoria per il privato, la decadenza di cui all'art. 15, co. 4, d.p.r. 380/2001 è ispirata a una ratiodi natura oggettiva, ossia quella di salvaguardare l'efficacia della sopravvenuta pianificazione urbanistica. Nondimeno, giacché essa opera a condizione che, all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, i lavori non fossero già iniziati o che non siano stati completati nel termine di tre anni dal loro inizio, la norma attribuisce rilevanza e tutela al legittimo affidamento riposto dall'istante sulla valenza del proprio titolo edilizio, dando a questi un frangente temporale per avvalersene nonostante il mutamento della disciplina pianificatoria.”


Tale legittimo affidamento verrebbe frustrato se il permesso di costruire venisse dichiarato decaduto, per sopravvenuto contrasto con il nuovo strumento urbanistico, quando il titolare non ha avuto la possibilità materiale di sfruttarlo e, quindi, di iniziare o completare i lavori, proprio a causa della condotta del Comune che glielo ha rilasciato o che – come nella fattispecie – glielo avrebbe dovuto rilasciare entro i termini di legge.

La sopravvenienza del nuovo piano urbanistico


Il profilo più interessante riguarda proprio la decadenza conseguente all’entrata in vigore di nuove disposizioni urbanistiche.


L’art. 15, comma 4, del Testo unico dell’edilizia tutela certamente l’effettività della nuova pianificazione. Tuttavia, la norma riconosce anche una posizione qualificata al titolare del permesso che abbia già iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore delle previsioni incompatibili.

È proprio questo elemento a consentire una lettura della disposizione alla luce della buona fede.


Se il titolare avrebbe potuto iniziare i lavori prima della modifica urbanistica, ma non lo ha fatto esclusivamente perché una condotta illegittima dell’amministrazione gli ha impedito di avere certezza sulla disponibilità del titolo, la situazione non può essere equiparata automaticamente a quella di chi, pur potendo utilizzare il permesso, sia rimasto semplicemente inattivo.


In altri termini, assume rilevanza la possibilità effettiva di avvalersi del titolo edilizio.

Tutela dell’affidamento e comportamento dell’amministrazione


La decisione CdS 5561/2026 pone così in relazione tre elementi: efficacia della pianificazione urbanistica sopravvenuta, tutela dell’affidamento del privato e rispetto del principio di buona fede.


La finalità oggettiva della disciplina urbanistica non viene negata. Ciò che viene escluso è che essa possa essere applicata prescindendo completamente dalle circostanze nelle quali il mancato inizio dei lavori si è verificato.


Particolare rilievo assume, quindi, il comportamento tenuto dall’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento di decadenza.

Quando sia stata proprio l’autorità amministrativa a creare l’incertezza che ha impedito l’utilizzazione tempestiva del titolo, non può successivamente utilizzare quella stessa mancata utilizzazione come presupposto per produrre un effetto sfavorevole nei confronti del privato.


Il principio può essere sintetizzato nella necessità di evitare che l’amministrazione tragga conseguenze favorevoli, sul piano giuridico, da una situazione determinata dal proprio precedente comportamento illegittimo.


Un principio rilevante anche oltre la materia edilizia


La portata della pronuncia non sembra esaurirsi nella disciplina dei titoli edilizi.


Il richiamo all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 conferma infatti il crescente rilievo della buona fede come criterio concreto di valutazione dell’azione amministrativa.

Non si tratta soltanto di verificare formalmente se ricorrano i presupposti previsti da una determinata disposizione. Occorre considerare anche il modo in cui quei presupposti si sono formati e, in particolare, se la stessa amministrazione abbia contribuito in maniera determinante alla situazione successivamente posta a fondamento di un provvedimento sfavorevole.


Ciò non significa che qualsiasi difficoltà incontrata dal privato impedisca la decadenza di un titolo. È necessario accertare un collegamento concreto tra la condotta amministrativa illegittima e l’impossibilità di esercitare tempestivamente la posizione attribuita dal provvedimento.

Quale Conclusione?


La decisione consolida una lettura sostanziale dei rapporti tra pubblica amministrazione e titolare del permesso di costruire.


La sopravvenienza di una disciplina urbanistica incompatibile con l’intervento costituisce normalmente causa di decadenza del titolo quando i lavori non siano ancora iniziati.


Tale effetto, però, non può essere applicato in maniera automatica quando il mancato inizio sia conseguenza dell’incertezza sul titolo provocata dalla stessa amministrazione.


Il principio di buona fede impedisce, infatti, che il privato sopporti le conseguenze negative di un comportamento illegittimo imputabile all’autorità amministrativa.

Il dato da verificare diventa quindi non soltanto se i lavori fossero materialmente iniziati al momento della sopravvenienza urbanistica, ma anche se il titolare avesse avuto un’effettiva e concreta possibilità di avvalersi tempestivamente del proprio titolo.


È un passaggio significativo nella tutela dell’affidamento: l’interesse pubblico alla nuova pianificazione rimane centrale, ma deve essere coordinato con i principi di collaborazione e buona fede che, per espressa previsione legislativa, governano il rapporto tra amministrazione e cittadino.


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