Contratti pubblici: impugnazione dell’aggiudicazione e requisiti cumulativi nei RTI
TAR Lazio, sezione II, 31 luglio 2026, n. 13972 – Pres. Panzironi, Est. Gallo.
Introduzione
La sentenza del TAR Lazio, sezione II, 31 luglio 2026, n. 13972, affronta due questioni centrali nei contratti pubblici: la decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione nel sistema digitale del d.lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale nei raggruppamenti temporanei per servizi e forniture. I due principi chiariscono rispettivamente il regime dell’accesso agli atti di gara e la funzione del cumulo dei requisiti nel raggruppamento.
La pronuncia affronta due questioni in materia di contratti pubblici, nel vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36: la decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione e la verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale nei raggruppamenti temporanei di imprese per servizi e forniture.
Impugnazione dell’aggiudicazione: il termine di trenta giorni
Secondo il TAR Lazio, il termine di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla sua comunicazione digitale oppure dalla messa a disposizione della documentazione di gara sulla piattaforma telematica. Non trova applicazione la dilazione del termine elaborata dalla giurisprudenza nel vigore del precedente codice dei contratti pubblici in relazione all’accesso agli atti di gara.

Nel sistema previgente, tale dilazione era collegata all’obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di comunicare, su richiesta dell’interessato, determinate informazioni entro quindici giorni. Il d.lgs. n. 36 del 2023 disciplina invece l’accesso mediante acquisizione diretta, in modalità digitale, dei dati e delle informazioni presenti sulle piattaforme telematiche. Venuta meno la disposizione sulla quale si fondava il precedente meccanismo, non opera la proroga elaborata sotto il d.lgs. n. 50 del 2016.
Sul tema dell’accesso agli atti si veda anche:
Per il rapporto tra oscuramento e termini di ricorso:
E principio della giurisprudenza Tar Lazio 13225/2024
Nel vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla comunicazione digitale della stessa ovvero dalla messa a disposizione della documentazione di gara sulla piattaforma telematica, senza che possa trovare applicazione la dilazione elaborata dalla giurisprudenza, sotto il previgente codice dei contratti pubblici, in relazione all’accesso agli atti di gara
RTI nei servizi e nelle forniture: il possesso cumulativo dei requisiti
Per gli appalti di servizi e forniture, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Non è necessaria, in via generale, una corrispondenza tra il requisito posseduto da ciascun componente e la sua quota di esecuzione.
Resta ferma l’eccezione: la lex specialis può richiedere, per le peculiarità della prestazione, il possesso del requisito pro quota o pro parte in capo ai singoli operatori esecutori.
Il TAR osserva che il nuovo codice non ha esteso ai servizi e alle forniture la regola della necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di partecipazione o esecuzione. Il cumulo è coerente con la funzione del raggruppamento temporaneo e con la responsabilità solidale dei suoi componenti per l’adempimento dell’intera prestazione.
Nel caso esaminato, il disciplinare non richiedeva una quota minima del requisito per ogni impresa e non ne imponeva il possesso pro quota o pro parte. La censura fondata sul mancato raggiungimento individuale delle soglie da parte di alcuni componenti non era quindi sufficiente: doveva essere verificato il possesso complessivo del requisito, ritenuto dimostrato.
Per un approfondimento collegato sul tema dei raggruppamenti:
Precedenti conformi
Sul termine di impugnazione: TAR Lazio, sez. IV, 1° luglio 2024, n. 13225.
Sul possesso cumulativo dei requisiti: Consiglio di Stato, sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57.
In sintesi
La sentenza ribadisce, da un lato, la decorrenza del termine di impugnazione dall’accessibilità digitale dell’aggiudicazione o dei documenti di gara nei termini indicati; dall’altro, per servizi e forniture, la verifica cumulativa dei requisiti del raggruppamento, salvo specifiche prescrizioni della legge di gara.
Conclusioni
La pronuncia evidenzia l’importanza della disponibilità digitale degli atti per la decorrenza del termine di impugnazione, escludendo la dilazione elaborata sotto il precedente codice.
Quanto agli appalti di servizi e forniture, il requisito tecnico e professionale è valutato cumulativamente in capo al raggruppamento, salvo che la lex specialis richieda espressamente il possesso pro quota o pro parte. Sono dunque decisive, nei rispettivi ambiti, la disciplina digitale della gara e le prescrizioni del disciplinare.
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Avv. Aldo Lucarelli
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