Edilizia ed Urbanistica no alla sanatoria parziale
- Avv Aldo Lucarelli
- 23 ott
- Tempo di lettura: 1 min
In edilizia e urbanistica, è ammesso un l’accertamento di conformità per sanatoria parziale?
È possibile realizzare una sanatoria parziale di edificio ritenuto abusivo?
La risposta è negativa ed è consacrata nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato n.9220/2023 ripresa dal TAR Calabria 940/2025
Laddove l’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testi unico in materia edilizia) prevede, quale presupposto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, la parola “intervento” deve intendersi riferita a tutti gli interventi effettivamente realizzati. Non è ammessa la sanatoria parziale, poiché il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa. Un permesso in sanatoria che non consideri alcuni degli interventi effettivamente realizzati deve ritenersi integralmente illegittimo, in quanto concreta una sostanziale elusione dei requisiti di cui all’art. 36 T.U. Edilizia. (CdS 9220/2023)
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In motivazione la sezione ha precisato che l’art. 36 T.U. Edilizia non consente al privato di selezionare, tramite la propria istanza, gli interventi dei quali intende domandare la sanatoria, operando una parcellizzazione e sanando solo quelli che effettivamente rispettino la cosiddetta «doppia conformità» (nel caso di specie, i soli interventi rilevati e contestati con una precedente ordinanza di demolizione).
Avv Aldo Lucarelli








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