Il collegio consultivo tecnico e la risoluzione del contratto di appalto
- Avv Aldo Lucarelli
- 26 nov 2024
- Tempo di lettura: 3 min
Il collegio consultivo tecnico nel nuovo ruolo ritagliato dal codice 36/2023 dopo il revamping operato dall’articolo 5 e dall’art 6 del decreto legge 76/2020.
Oggi infatti i base a quanto previsto dall'art. 224, comma 1 ed all'art. 216 comma 2 del nuovo codice (36/2023), prima della risoluzione la Stazione Appaltante deve chiedere il parere del CCT.
La richiesta é obbligatoria così recita all’articolo 216, e si applica a tutti i colleghi già costituiti, secondo l’articolo 224 dell’attuale codice, quindi anche a quelli nati in epoca antecedente, ovvero quando tale operazione non era ritenuta obbligatoria.
Il collegio consultivo tecnico e la risoluzione del contratto di appalto
Sullo spinoso tema delle attività del CCT in tema di risoluzione del contratto é necessario porre attenzione al dettato del Consiglio di Stato 4650/2022 che in epoca antecedente al nuovo codice aveva previsto la non applicazione in caso di risoluzione.
Si legge nei passi della citata sentenza
“ merita sottolineare che il collegio consultivo tecnico previsto dagli artt. 5 e 6 del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, interviene con funzione consultiva nelle sole ipotesi previste dall’art. 5, comma 1, lett. a) – d), tra le quali non rientra quella del grave inadempimento dell’appaltatore ad obblighi contrattuali , nonché nell’ipotesi dello stesso art. 5, comma 4, quando “la prosecuzione dei lavori … non possa procedere con il soggetto designato” (la cui interpretazione preferibile, malgrado l’inciso “per qualsiasi motivo”, induce ad escludere la fattispecie della risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore).
Allo stesso collegio consultivo tecnico, poi, l’art. 6, comma 1, riserva “funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso”, con il compito di adottare delle “determinazioni” volte appunto a risolvere tali dispute e controversie.
Queste “determinazioni” vanno tenute distinte dai “pareri” di cui al precedente art. 5,
Alle “determinazioni” del collegio consultivo tecnico il comma 3 dell’art. 6 attribuisce, infatti, la natura di “lodo contrattuale previsto dall’articolo 808 ter del codice di procedura civile, salva la diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse”.

Si tratta, cioè, di un arbitrato irrituale che, salvo tale diversa volontà delle parti (e salvo ricorra una delle cause di annullabilità dell’art. 808 ter, comma 2, c.p.c.), sottrae la controversia alla giurisdizione ordinaria.
Sia nell’un caso che nell’altro, il provvedimento di risoluzione contrattuale non vede modificata la propria natura di esercizio di diritto soggettivo di natura contrattuale e non di potere autoritativo.
L’art. 5, comma 4, ne disciplina le modalità di esercizio nei casi ivi previsti e l’art. 6 prevede che la controversia tra le parti nella fase esecutiva sia comunque rimessa al “lodo contrattuale” del collegio consultivo tecnico, ma l’eventuale violazione di tali norme andrebbe fatta valere dinanzi al giudice ordinario.
A maggior ragione la cognizione del giudice ordinario a va affermata nel caso in esame, che, come detto nella sentenza di primo grado, è “paradigmatico di una controversia relativa alla corretta esecuzione del rapporto”.
Anche ai nuovi CCT si applica il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2022 consultabile qui
CCT Collegio Consultivo Tecnico
La nuova portata del codice sulle competenze del Collegio Consultivo Tecnico depone in favore di un allargamento esponenziale delle competenze volte a divenire un sistematico metodo alternativo di risoluzione delle controversie, in attesa delle pronunce della giustizia amministrativa.
diritto degli appalti
avv Aldo Lucarelli
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