Il margine di coordinamento per il general contractor escluso dai bonus
- Avv Aldo Lucarelli
- 26 giu
- Tempo di lettura: 3 min
Nel contesto del Superbonus 110%, la questione del "margine di coordinamento" è stata oggetto di diverse interpretazioni e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli enti di settore.
In sintesi, il "margine di coordinamento" inteso come un ricarico applicato dal General Contractor (o Contraente Generale) sulle spese professionali o sui costi delle opere, non è ammesso alla detrazione del Superbonus 110%.
infatti Il General Contractor è un soggetto che si assume la responsabilità di gestire l'intero progetto, coordinando le diverse figure professionali (progettisti, direttori lavori, asseveratori, ecc.) e le imprese esecutrici. Spesso, il GC offre al committente un "pacchetto chiavi in mano", includendo anche i costi delle prestazioni professionali e delle forniture.
Il Superbonus 110% agevola tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione degli interventi che danno diritto alla detrazione. Questo include i costi per le prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, asseverazioni, APE, ecc.), che devono essere determinate secondo i valori massimi previsti dal D.M. 17 giugno 2016 (Decreto Parametri).
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus il compenso specificamente riconosciuto al General Contractor per l'attività di "mero" coordinamento o per un ricarico/guadagno sull'attività di coordinamento delle altre figure professionali o delle imprese. In altre parole, il costo che il General Contractor "ribalta" al committente per le prestazioni professionali e per i lavori deve essere un mero riaddebito del costo sostenuto, senza alcun ricarico o margine per l'attività di coordinamento del GC stesso.
La motivazione di questa esclusione è che tali costi di "mero coordinamento" non sono considerati direttamente imputabili alla realizzazione dell'intervento agevolabile.
Si vuole evitare che si ottenga un bonus fiscale su costi che non sono direttamente correlati all'esecuzione dei lavori o alle prestazioni tecniche necessarie per l'intervento stesso.

Il margine di coordinamento per il general contractor escluso dai bonus
Se il General Contractor offre servizi di progettazione, direzione lavori o altre prestazioni tecniche direttamente, tali costi sono detraibili, purché rispettino i massimali previsti e siano asseverati come congrui. Ciò che non è ammesso è il "plus" per il coordinamento delle prestazioni rese da altri soggetti.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'esclusione del "margine di coordinamento" del General Contractor dal Superbonus 110% principalmente attraverso diverse Risposte a Interpello e, in via più generale, tramite la Circolare n. 30/E del 2020.
La Risposta a Interpello n. 254 del 15 aprile 2021 è una delle prime e più significative risposte in cui l'Agenzia ha esplicitamente affermato che i costi organizzativi e di coordinamento delle attività effettuati dal General Contractor, se intesi come un "mero coordinamento" senza una diretta esecuzione di prestazioni tecniche agevolabili, non sono ammessi al Superbonus. Ha assimilato questa attività a quella dell'amministratore di condominio, i cui compensi per adempimenti legati al Superbonus non sono detraibili.
Nella Risposta a Interpello n. 261 del 19 aprile 2021 l’agenzia ha ribadito il concetto espresso nella n. 254, specificando che "non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento [...] espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus”.
Nella Risposta a Interpello n. 480 del 15 luglio 2021 l’agenzia ha ulteriormente confermato la posizione dell'Agenzia in merito al riaddebito delle spese professionali da parte del General Contractor, sottolineando che non devono essere applicati ricarichi impliciti a titolo di margine per l'attività di coordinamento.
Si legge nella risposta 480: Al riguardo, per quanto concerne gli oneri oggetto di riaddebito si rammenta che, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus.
La logica di fondo è che sono detraibili solo le spese direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi e alle prestazioni professionali necessarie per gli stessi, escludendo i ricarichi per attività di intermediazione o mero coordinamento.
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In sintesi, la quantificazione del "margine di coordinamento" nel Superbonus 110% è nulla, in quanto non è una voce di spesa detraibile.
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