Project Financig ed il piano triennale delle opere pubbliche
- Avv Aldo Lucarelli
- 2 giorni fa
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Per consolidata giurisprudenza “nel procedimento di project financing l'atto con cui la stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, [è] immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica” (Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8766; Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2012, n. 1).

Il programma triennale delle opere pubbliche, in particolare, ha natura di atto di mera programmazione, fungendo da strumento di pianificazione della spesa, nonché delle necessità della comunità sotto il profilo della realizzazione degli interventi pubblici e, conseguentemente, delle relative priorità; si osserva, in particolare, in giurisprudenza che l'atto in questione abbia carattere cogente nei soli confronti dell'ente che lo redige, il quale è tenuto a seguire, nella realizzazione delle opere pubbliche, l'ordine di priorità ivi prefissato, mentre non è inidoneo a precludere ai privati l'utilizzo, a fini edificatori, di aree interessate dalla futura esecuzione delle opere programmate (Cons. di Stato, sez. IV, 18 febbraio 2016, n. 651; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 13 ottobre 2025, n. 2893).
Un onere di immediata impugnazione nasce, pertanto, solo a fronte di prescrizioni ivi contenute che sono suscettibili di arrecare un pregiudizio immediato a chi, inciso per la localizzazione dell’intervento pubblico o per l'immediato effetto conformativo sullo ius aedificandi sui suoli interessati, veda pregiudicata una propria posizione soggettiva giuridicamente tutelata.
Nei pochi casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto che l’onere di immediata impugnazione di tali atti possa scaturire dal momento della loro pubblicazione, si è trattato generalmente di controversie afferenti ad atti indirizzati a una cerchia ristretta e ben definita di soggetti interessati.
Come anche di recente precisato, sono infatti da considerarsi “...impugnabili solo quegli atti che siano effettivamente dotati di lesività nei confronti dei destinatari dell’attività dell’Amministrazione, tra cui in via generale devono comprendersi l’approvazione del progetto definitivo dei lavori da realizzare, che, contenendo la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, imprime al bene privato quella particolare qualità (o utilità pubblica) che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa, mentre nessuna lesività può essere di regola riconosciuta agli altri atti, tra i quali deve ricomprendersi l’approvazione del progetto preliminare, stante la non definitività dei suoi contenuti e la modificabilità dello stesso in sede di progettazione definitiva (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, VII, 15 febbraio 2024, n. 1533; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 agosto 2021, n. 6030).
Ciò premesso a fini di inquadramento, nel caso di specie il Programma Triennale dei Lavori pubblici del Comune non risulta indirizzato a specifici soggetti previamente identificabili e viene censurato dalla parte ricorrente per una specifica illegittimità che è correlata a un vizio della procedura di project financing suscettibile di essere individuato solo al momento dell’adozione della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune
Il piano economico-finanziario asseverato nel procedimento di project financing
Il Tar Catania nella pronuncia 2970/2025
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Project financing – Proposta – Selezione – Impugnazione
Nel procedimento di project financing, l'atto con cui la stazione appaltante conclude la prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica. ( Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8766; Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2012, n. 1.)
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Project financing – Proposta di fattibilità
La disciplina della procedura di project financing non si applica “ai procedimenti di finanza di progetto in corso” alla data di entrata in vigore del suo nuovo testo normativo, ossia il 31 dicembre 2024, intendendosi per “procedimenti in corso” le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto. (Tar Calabria 1060/2025 e CdS2214/2018).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Project financing – Proposta di fattibilità - Piano economico-finanziario asseverato
Il piano economico-finanziario rappresenta il fulcro della proposta progettuale, dal momento che consente all’amministrazione di apprezzare la congruenza e l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto. Un suo vizio intrinseco si riflette fatalmente sulla qualità dell’offerta medesima, inficiandola. (Tar Calabria 1060/2025 e CdS2214/2018).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Project financing – Proposta di fattibilità - Piano economico-finanziario asseverato
Una proposta relativa alla realizzazione in “concessione” di lavori o servizi può considerarsi presentata all’ente concedente - in quanto completa dei suoi elementi qualificanti - allorquando essa contenga, unitamente agli altri elementi individuati dall’art. 193, comma 3, del d.lgs. 36/2023, il piano economico-finanziario asseverato.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Project financing – Proposta di fattibilità - Piano economico-finanziario asseverato
Il piano economico-finanziario non può degradare a elemento meramente integrativo successivo rispetto alla proposta, di cui ne qualifica (e, anzi, ne deve qualificare) fin dal principio il contenuto, anche al fine di rispettare le tempistiche della prima fase del project financing.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Project financing – Proposta di fattibilità - Piano economico-finanziario asseverato
Laddove la presentazione del piano economico-finanziario asseverato sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2024, trova applicazione la nuova disciplina prevista dall’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, come emendata dal d.lgs. n. 209/2024, entrata in vigore il 31 dicembre 2024, dovendosi escludere che a tale data di entrata in vigore del c.d. correttivo la procedura in oggetto potesse considerarsi già “in corso”.
Avv. Aldo Lucarelli









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