Quale é il rapporto fra l’Ingiunzione di demolizione ed il condono
- Avv Aldo Lucarelli
- 17 lug
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 18 lug
Il rapporto tra un'istanza di condono per un manufatto abusivo e un'ingiunzione di demolizione ha diverse fasi che possiamo sintetizzare
1. Sospensione dei procedimenti sanzionatori:
In linea di massima, la presentazione di un'istanza di condono edilizio, purché presentata nei termini e corredata della documentazione necessaria (inclusa l'attestazione del versamento dell'oblazione), determina la sospensione dei procedimenti sanzionatori, inclusa l'efficacia dell'ingiunzione di demolizione. Questo è previsto dall'art. 38 della Legge n. 47/1985 (la prima legge sul condono edilizio) e ribadito dalle successive leggi e dalla giurisprudenza. Lo scopo è quello di evitare la demolizione di un'opera che, in caso di accoglimento dell'istanza, potrebbe essere sanata.
2. Inefficacia dell'ordinanza di demolizione emessa in pendenza di condono:
Un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune mentre è pendente un'istanza di condono non ancora definita è considerata illegittima. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare prioritariamente l'istanza di condono e non può adottare misure repressive prima della sua definizione.
3. Esito dell'istanza di condono e conseguenze:
In caso di Accoglimento dell'istanza: Se l'istanza di condono viene accolta (o si forma il silenzio-assenso nei casi previsti), l'abuso viene sanato e l'ordine di demolizione perde definitivamente efficacia.
In caso di Diniego o improcedibilità dell'istanza: Se l'istanza di condono viene respinta o dichiarata improcedibile, l'ordine di demolizione riacquista la sua piena efficacia. In questo caso, il Comune è tenuto a reiterare l'ingiunzione di demolizione, fissando un nuovo termine per l'ottemperanza. Le conseguenze della mancata ottemperanza possono essere gravi, inclusa l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale e l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
4. Differenza tra condono e accertamento di conformità:
È importante però distinguere il condono (sanatoria straordinaria, valida per abusi commessi entro determinate finestre temporali e in presenza di specifiche leggi) dall'accertamento di conformità (sanatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, richiedente la cosiddetta "doppia conformità", ovvero la conformità dell'opera alla normativa urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione dell'istanza).
Mentre il condono blocca i procedimenti sanzionatori, l'accertamento di conformità ha un regime leggermente diverso e, in alcuni casi, la mera presentazione dell'istanza potrebbe non sospendere automaticamente l'efficacia di un'ordinanza di demolizione pregressa, ma apre comunque una fase di valutazione che l'amministrazione deve compiere.
leggi pure
Ora Vediamo la recente pronuncia del Consiglio di Stato 5699/2025 in tema di condono edilizio, ingiunzione di demolizioni e procedimento amministrativo.
Si legge in sentenza che:
“l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4577 del 2 novembre 2016; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1393/2016);
inoltre: “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino” (Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9);
- le caratteristiche delle difformità accertate e la loro intima relazione con l’immobile principale escludono di poter valutare singolarmente le violazioni, tenuto conto che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio.
Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni la giurisprudenza della Sezione ha ribadito che la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento abusivamente realizzato deve essere condotta avuto riguardo alla globalità delle opere, che non possono essere considerate in modo atomistico (cfr. Cons. Stato n. 3330 del 2012).

Di eguale tenore la giurisprudenza penale, secondo cui: “non è ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza, ma occorre verificare l’ammissibilità e la legalità alla luce della normativa vigente, dell’intervento complessivo realizzato” (Corte Cass. n. 8885 del 2017);
- da quanto precede deve escludersi che gli abusi complessivamente considerati, che includono anche un aumento di superficie e volume, possano essere sanzionati con una mera sanzione pecuniaria.
la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare, i manufatti oggetto della richiesta, senza l’apposita autorizzazione prevista dalla legge
la normativa sul condono postula infatti la permanenza dell’immobile da regolarizzare, ammettendo, in pendenza del relativo procedimento, i soli interventi edilizi diretti a garantirne l’integrità e la conservazione, essendo pacifico il principio secondo cui in presenza di abusi non regolarizzati “gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché l'ordinamento non può ammettere la prosecuzione di lavori abusivi” (Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2015, n. 8351; cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 13);
- quanto all’omissione degli adempimenti partecipativi ex art. 7 e seguenti, legge 241/1990, va ribadito che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della P. A., con la conseguenza che ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua del già citato art. 21-octies, legge 241/1990 (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 734 del 2014).
Avv Aldo Lucarelli









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