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Il principio di segretezza delle offerte economiche e rivalutazione delle offerte tecniche

  • 22 mag
  • Tempo di lettura: 4 min

Vediamo come opera il principio di segretezza delle offerte economiche nelle gare pubbliche.


Ecco le principali fasi da cui può scaturire la violazione del principio di segretezza


L'aggiudicazione iniziale: La stazione appaltante aggiudica provvisoriamente la gara alla società ricorrente (prima classificata).

L'istanza della seconda classificata: La ditta arrivata seconda presenta un'istanza alla stazione appaltante.

La riconvocazione e il nuovo punteggio: Accogliendo l'istanza, la stazione appaltante riconvoca la Commissione giudicatrice. Quest'ultima rivaluta l'offerta tecnica della prima classificata, riducendone il punteggio.

Il ribaltamento della graduatoria: A causa del nuovo punteggio, la graduatoria viene modificata: l'aggiudicazione alla prima classificata viene revocata e la gara viene assegnata alla ditta controinteressata (la seconda classificata).


La Questione Giuridica e l'Errore Procedurale rilevato dal Tar Catania 985/2026


La qualificazione dell'atto: Il provvedimento viene formalmente chiamato "revoca" (ex art. 21-quinquies L. 241/90), ma l'atto si configura in realtà come un annullamento d'ufficio (ex art. 21-nonies L. 241/90). Si tratta infatti di un atto di autotutela volto a correggere un presunto vizio di legittimità (gli errori di valutazione della Commissione), e non a rispondere a sopravvenuti motivi di pubblico interesse.


Il vizio (La censura):


 L'operazione della Commissione viene contestata perché la rivalutazione dell'offerta tecnica è avvenuta dopo che le offerte economiche erano già state aperte e conosciute. Questo modus operandi viola il principio di segretezza e la netta separazione tra la fase di valutazione tecnica e quella economica.


Da qui la violazione del principio di segretezza delle offerte economiche fino al completamento delle valutazioni in ordine alle offerte tecniche, che rileva nell’ambito delle procedure di appalto in cui viene adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tar Catania 985/2026

Detto criterio, a differenza di quello concorrente del prezzo più basso, mira a garantire che l’aggiudicazione sia effettuata in favore non già dell’operatore economico che abbia offerto la prestazione chiesta dalla p.a. a fronte di un minore costo, ma di quello che, nel complesso, offra una prestazione che sia considerata quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, ponendo a sistema parametri tecnico-qualitativi dell’offerta con il relativo costo.


Il principio di segretezza testé citato che, si ribadisce, impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione di gara compia le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale, trae il suo fondamento dalla necessità di evitare che la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della Commissione aggiudicatrice possa essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, ergendosi a presidio per l’attuazione dei principi di  imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.


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Corollario di tale principio è che le offerte economiche siano presentate in busta separata rispetto alle offerte tecniche, precludendosi ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno dell’offerta tecnica, imponendosi che l’apertura delle offerte economiche sia effettuata sempre e soltanto in un secondo momento rispetto all’apertura delle buste contenti le offerte tecniche e, comunque, alla conclusione delle valutazioni di queste ultime (cfr. in merito Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392; Cons. Stato, Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890; Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612; Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio2016, n. 3287).



Sull’operatività del principio di segretezza succitato, anche in presenza di poteri di autotutela decisoria esercitati dalla stazione appaltante, la giustizia amministrativa ha già avuto modo di rilevare come “nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica (come nel caso in cui la stazione appaltante abbia scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) - le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche (Ad Plen., 26 luglio 2012,n.30; ex multis Cons. St, sez. IV, 29 febbraio 2016, n.824), a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative (che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un’anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche). Tale principio resta vulnerato per effetto della ripetizione delle operazioni valutative (ancorché da parte di una nuova commissione) dopo che le offerte tecniche ed economiche erano state, non solo conosciute, ma addirittura valutate dalla commissione originariamente nominata (con atto poi rimosso dalla stazione appaltante invia di autotutela (Consiglio di Stato, III, n.4934/2016). La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica impone che la tutela si estenda a coprire, non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1335/2019)» (Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819)” (T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 2182/2025).


In sostanza, la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, prima della fase di valutazione delle offerte tecniche o, comunque, in successiva sede di riesame, risulta essere ex se idonea a far presumere, anche solo in astratto, un condizionamento dell’operato della Commissione, alterando o, perlomeno, rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l’imparzialità dell’attività valutativa dell’organo collegiale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 8011/2022).


È illegittima la rivalutazione delle offerte tecniche effettuata dopo l’apertura delle offerte economiche, salvo che le modifiche si risolvano in mere correzioni di errori materiali, ossia di inesattezze esecutive nella esternazione di una volontà già correttamente formata, e non in errori di valutazione che incidono sul processo genetico del giudizio tecnico della commissione CdS 9229/2025




Attesa la perentorietà del principio in parola, alla luce delle finalità suesposte, è possibile ritenere come l’unica eccezione plausibile alla sua rigida applicazione sia quella della mera correzione di errori materiali

Avv Aldo Lucarelli


 
 
 

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