L’interpretazione del Bando di gara ed il punteggio premiale
- Avv Aldo Lucarelli
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Affrontiamo il tema dell'interpretazione della lex specialis di gara, bando, e l'attribuizione del punteggio premiale all'offerta tecnica.
il bando di gara deve essere interpretato in modo letterale onde evitare che l’attività ermeneutica comporti un’indebita integrazione del bando con significati non chiaramente rintracciabili nel suo testo, potremmo dire quindi in modo anti elusivo.
Questa la sintesi della pronuncia del Consiglio di Stato 7945/2025, che ricalca principi già noti sul tema ed infatti
Nell’interpretazione della lex specialis di gara trovano applicazione i criteri letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto.
A garanzia della parità di trattamento e dell’affidamento dei concorrenti, devono comunque ritenersi preferibili le espressioni letterali delle previsioni di gara, onde evitare che l’attività ermeneutica comporti un’indebita integrazione del bando con significati non chiaramente rintracciabili nel suo testo. (Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465; sez. VI, 11 giugno 2025, n. 5066; sez. V, 13 settembre 2024, n. 7570)
Bando e punteggio premiale attenzione alla doppia valutazione!
Ove la lex specialis di gara preveda il punteggio premiale riferito alle “maggiori risorse di personale” in presenza di personale aggiuntivo effettivamente destinato ai compiti previsti, con esclusione del personale già ricompreso nella dotazione minima, deve essere esclusa la valorizzazione di figure già comprese nella dotazione minima.
Sul punto la sentenza del Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2021, n. 2473, nella parte in cui ha ritenuto legittima la scelta della commissione di gara di non attribuire il punteggio premiale per l’individuazione di un responsabile di settore, giacché era stata verificata la coincidenza di tale figura con quella del direttore del centro

Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto illegittima l'attribuzione del punteggio premiale per la figura dei responsabili di settore in quanto, dalla disamina dell'offerta, si evinceva che detto personale fosse a costo zero in quanto già adibito ad altre funzioni. Ha inoltre evidenziato che l'indicata interpretazione della lex specialis di gara, oltre che coerente con il dato letterale, fosse suffragata sul piano teleologico, in quanto la tesi della valorizzazione del conferimento delle funzioni al personale adibito ad altre mansioni avrebbe svuotato la previsione della logica scriminante propria di un criterio premiale, calibrato in funzione del potenziamento dell’offerta attraverso un quid pluris sul piano delle risorse personali dedicate al servizio. CdS 7945/2025
Studio legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli









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