La cessione dei crediti negli appalti
- Avv Aldo Lucarelli
- 3 ott
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 13 ott
È possibile cedere un credito per la stazione appaltante?
È necessaria una specifica formalità?
Cosa accade dopo la cessione de credito?
La pubblica amministrazione si può rifiutare di pagare al nuovo creditore?
Una volta che la cessione è stata stipulata con le forme richieste dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e, soprattutto, notificata all'amministrazione pubblica debitrice (la Stazione Appaltante o l'ente che deve eseguire il pagamento), e quest'ultima non l'ha rifiutata (entro 45 giorni, secondo l'attuale Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 36/2023, o l'abbia preventivamente accettata, termine oggi ridotto a 30 a seguito del DL 19/2024), si verifica quanto segue:
* Riduzione del Debito verso il Cedente: Il debito che l'amministrazione pubblica aveva originariamente nei confronti della stazione appaltante (l'impresa appaltatrice) per la somma ceduta si estingue nei confronti di quest'ultima.
* Riconoscimento del Debito verso il Cessionario: L'amministrazione pubblica diventa, per la parte ceduta, debitrice nei confronti della società terza (il cessionario). Il pagamento dovrà essere effettuato a favore di quest'ultima.
attenzione che la pubblica amministrazione è sempre chiamata alla verifica del DURC ed alle verifiche ex art 48 bis dpr 602/1973 in tema di inadempimenti verso l’erario del cedente

Ma quale è la norma di riferimento?
La norma di riferimento si trova nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36).
La disciplina specifica è contenuta nell'Allegato II.14, Articolo 6 (che fa da Regolamento di Esecuzione per l'Articolo 120, comma 12, del Codice stesso).
Il codice stabilisce le regole per l'efficacia e l'opponibilità della cessione di credito alle Stazioni Appaltanti (Amministrazioni pubbliche).
1) Forma e Notifica: Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere:
Stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Notificate all'amministrazione debitrice.
Ai fini dell’Efficacia e Opponibilità sussiste un Silenzio-Assenso:
Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (Amministrazioni pubbliche) qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 30 giorni dalla notifica della cessione.
Se l'Amministrazione non risponde entro 30 giorni, la cessione si considera tacitamente accettata.
Esistono delle Eccezioni: L'amministrazione a cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto originario (come penali, riserve, vizi, etc.).
Vi è poi il caso dell’Accettazione Preventiva: Le amministrazioni pubbliche possono anche accettare preventivamente la cessione nel contratto stipulato o in atto separato contestuale.
Questa norma riprende i principi già stabiliti dall'Articolo 106, comma 13, del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e si integra con la disciplina più generale sulla cessione dei crediti d'impresa (Legge n. 52/1991) e sulla contabilità di Stato (R.D. 2440/1923).
Non deve sottovalurarsi tuttavia il controllo inadempimenti da parte degli Enti. Ed infatti Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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Avv Aldo Lucarelli









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