Offerta anomala e controllo del Tar.
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la stazione appaltante deve valutare se l’offerta sia complessivamente seria e sostenibile, considerando insieme costi, organizzazione, risparmi e utile. Non è necessario che ogni singola voce sia perfetta.
Questa valutazione è espressione di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo non può rifare i calcoli né sostituire il proprio giudizio a quello della commissione.
Può intervenire solo quando emergano errori di fatto evidenti o contraddizioni manifeste o ancora omissioni decisive.
una singola voce contestabile non basta: bisogna dimostrare che l’errore renda inattendibile o insostenibile l’offerta nel suo complesso.
Cosa dice la giurisprudenza?
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, quale sindacato sulle Offerte anomale?
Nelle gare pubbliche per l'affidamento di servizi, il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta formulato dalla stazione appaltante ha natura globale e sintetica. Esso, esprimendo un tipico potere tecnico discrezionale, è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o di erroneità fattuale dell’operato della commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il sindacato giurisdizionale, pertanto, non può essere esteso a una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci. (Conformi: ex multis, Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2026, n. 1786; sez. V, 12 febbraio 2026, n. 1302; sez. V, 29 gennaio 2026, n. 746.)

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione e Costi della manodopera
Con riferimento alle gare pubbliche, nell'ambito della valutazione della congruità dei costi della manodopera indicati dall’operatore economico, le tabelle ministeriali sul costo medio orario di cui all’art. 41, comma 13, d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 costituiscono parametro non vincolante e giustificabile ai sensi del successivo art. 110. La loro inosservanza, pertanto, non comporta esclusione automatica, in quanto solo il mancato rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili può fondare l’illegittimità dell’aggiudicazione.
Conformie Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2025, n. 3632. Si veda altresì, Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2024, n. 9784, ove si precisa che
"seppure è vero che i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta (di talché l’eventuale scostamento delle voci di costo non legittima un giudizio di anomalia), può tuttavia dubitarsi della congruità dell’offerta allorché la discordanza con le predette tabelle sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla stregua di una valutazione globale e sintetica".
Quali conclusioni?
Il giudizio sull’anomalia dell’offerta non consiste in una verifica atomistica delle singole componenti economiche, ma in una valutazione globale e sintetica della sua affidabilità.
Lo scostamento di una voce di costo, compreso il costo della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali, non determina di per sé l’esclusione dell’operatore economico. È necessario verificare se tale scostamento sia adeguatamente giustificato e se l’offerta, considerata nel suo complesso, rimanga seria, sostenibile e rispettosa dei trattamenti salariali minimi inderogabili.
Il giudice amministrativo può intervenire soltanto in presenza di errori fattuali, manifeste illogicità o carenze istruttorie tali da rendere palesemente inattendibile il giudizio espresso dalla stazione appaltante.
Avv Aldo Lucarelli









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