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Ritiro del bando di gara e risarcimento danni

  • Immagine del redattore: Avv Aldo Lucarelli
    Avv Aldo Lucarelli
  • 20 giu
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 26 giu

Sul mero atto di ritiro e sulla conseguente responsabilità precontrattuale della P.A. e la differenza con la revoca o l’annullamento

Vediamo due massime in tema di ritiro del bando di gara da parte della pubblica amministrazione la differenza con la revoca e con l’annullamento e sopratutto quali sono i presupposti per ottenere un risarcimento danni da parte del privato che si assume leso.



Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione ritiro del Bando – 

Ove la pubblica amministrazione si limiti a rimuovere uno o più atti illegittimi che non abbiano ancora avuto esito in un provvedimento finale, si è in presenza di un mero ritiro doveroso, ben diverso dai consueti e discrezionali provvedimenti di secondo grado come la revoca e l’annullamento d’ufficio, contemplati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, della l. 7 agosto 1990, n. 241. L’atto di mero ritiro non è quindi subordinato alla previa verifica della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale né necessita della valutazione delle posizioni soggettive eventualmente coinvolte nella vicenda e non richiede il previo avviso di inizio del procedimento. (Cds1008/2024)


Ritiro del bando di gara e risarcimento danni
Ritiro del bando di gara e risarcimento danni

Ritiro del bando di gara e risarcimento danni


e quando al Risarcimento danni ed alla Responsabilità precontrattuale nelle Procedure di affidamento di contratti pubblici chiariamo i Presupposti:


Nel caso di ritiro di un bando illegittimo il privato che intenda far valere la responsabilità dell’amministrazione deve provare



i) la propria buona fede soggettiva, intesa come affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere attività economicamente onerose,


ii) la lesione dell’affidamento incolpevole per una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà e soggettivamente imputabile all’amministrazione in termini di colpa o dolo,


iii) il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale),


iv) il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate) e il rapporto di causalità fra tali danni e il comportamento scorretto. (CdS Ad Plen 21/2021)



Avv Aldo Lucarelli

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