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Appalti pubblici e CAM: senza prova ambientale l’offerta è fuori gara. I limiti del soccorso istruttorio

27 minuti fa
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Tar Treno 2026, n. 163, Appalti di servizi, Criteri Ambientali Minimi ed offerta tecnica e art. 101 d.lgs. 36/2023.


I criteri ambientali minimi non sono una promessa di conformità da mantenere soltanto dopo l’aggiudicazione.


Ricordiamo che i "CAM" CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione (edizione 2023) - pdf e sono adottati con Decreto del Ministro.


Quando la lex specialis li recepisce come specifiche tecniche essenziali, devono risultare verificabili dalla documentazione dell’offerta già alla scadenza della gara. È questo il punto dirimente della sentenza del giudice amministrativo n. 163/2026, che ridefinisce operativamente il confine tra difetto documentale e vizio sostanziale dell’offerta.


Il caso: sette macchinari contestati in una gara di pulizia sanitaria


La controversia riguardava una procedura aperta per l’affidamento di servizi di pulizia, sanificazione e lavanderia a ridotto impatto ambientale, del valore a base d’asta di euro 5.052.028,42. L’offerta prima classificata aveva ricevuto 100 punti, la seconda 89,49. La contestazione riguardava la prova di conformità ai CAM di sette macchinari.


Il disciplinare, al paragrafo 16, richiedeva una dichiarazione sull’impiego delle macchine e, per ciascuna, la dichiarazione del produttore o del mandatario autorizzato e la documentazione tecnica idonea a dimostrare la conformità ai CAM del d.m. 29 gennaio 2021. L’allegato richiesto esplicitava la necessità di schede tecniche o di altra documentazione tecnica. Il Collegio ha letto tali disposizioni congiuntamente, senza separare artificialmente gli obblighi documentali.


CAM dichiarazione e prova tecnica sono cumulative


Se i CAM costituiscono requisiti minimi dell’offerta tecnica, il concorrente deve produrre cumulativamente la propria dichiarazione e la documentazione tecnica che renda verificabile la conformità dei dispositivi. Non si tratta di due strumenti alternativi. La mera accettazione del disciplinare, o un’affermazione generica di conformità, non surroga l’onere di comprovare l’idoneità del bene specificamente offerto.

La verifica deve avvenire nella fase selettiva, nel rispetto della par condicio. La previsione che la conformità sia controllata «anche» nell’esecuzione del contratto aggiunge un secondo presidio e non differisce il primo. Il requisito ambientale è sostanziale: tutela l’affidabilità qualitativa e la sostenibilità dell’offerta, in attuazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023, e del quadro costituzionale degli artt. 9 e 41.



CAM e gara: il soccorso istruttorio non riscrive l’offerta


L’art. 101 del Codice dei contratti pubblici non consente il soccorso istruttorio integrativo per introdurre ex post documentazione o requisiti essenziali mancanti nell’offerta tecnica. Sono possibili chiarimenti che spieghino quanto già presentato o dimostrino la preesistenza del requisito, senza alterare il contenuto dell’offerta né modificare la posizione competitiva del concorrente. Entro lo stesso limite può concepirsi il soccorso istruttorio processuale.

Nel caso concreto, il richiamo ad alcuni dati di rumorosità non bastava a provare tutte le specifiche ambientali. Il Tribunale ha inoltre rilevato che le attestazioni prodotte da un rivenditore non dimostravano la sua qualità di mandatario espressamente autorizzato dai produttori; la prova dell’autorizzazione gravava sulla parte che la invocava. Per due apparecchi il produttore aveva espressamente negato la disponibilità della versione conforme ai CAM.



Gara con CAM: la tassatività non salva il bene privo dei requisiti minimi


L’esclusione per carenza delle caratteristiche tecniche essenziali non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 10 del d.lgs. 36/2023. Occorre distinguere gli adempimenti di partecipazione senza base normativa espressa dai requisiti oggettivi indefettibili della prestazione. Se l’offerta non presenta una caratteristica minima richiesta, viene meno un elemento necessario della proposta contrattuale: non è sufficiente ridurne il punteggio.


Neppure il principio del risultato o la fiducia autorizzano a derogare alla specifica tecnica essenziale. Il rispetto del minimo prescritto precede il confronto qualitativo fra offerte ammissibili.




La distinzione decisiva: requisiti minimi e criteri premianti


Il Tar Trento ha respinto il ricorso incidentale dell’aggiudicataria contro l’offerta seconda classificata: le schede dei rispettivi produttori contenevano attestazioni di conformità CAM 2021, anche sintetiche, reputate sufficienti. La prova proveniente dal produttore non deve necessariamente riprodurre in forma analitica ogni caratteristica quando attesta direttamente la conformità.


Quanto alla plastica, il d.m. impone come specifiche minime la riciclabilità, la separabilità e la marcatura delle componenti secondo le norme tecniche richiamate; la presenza di plastica riciclata oltre il 15% rileva invece quale eventuale criterio premiale, purché recepito dalla legge di gara. Confondere i due livelli significa trasformare impropriamente un elemento di valutazione in una condizione di esclusione.


L’esito processuale e il precedente orientamento


Il Tar sul piano processuale ha ribadito l’interpretazione rigorosa dell’abuso del processo e la necessità di esaminare i ricorsi reciprocamente escludenti preservando l’interesse strumentale alla riedizione della gara.


Indicazioni operative per RUP, commissioni e imprese


Per la stazione appaltante è essenziale individuare in modo inequivoco i CAM che operano quali minimi, definire la documentazione di prova e verificarla prima dell’aggiudicazione. Per il concorrente, l’audit dell’offerta deve verificare macchina per macchina modello, produttore, attestazione del soggetto legittimato e riscontro delle specifiche ambientali. Per i difensori, la questione non è soltanto se esista una scheda, ma quale caratteristica del requisito essa dimostri e se l’eventuale chiarimento resti davvero ricognitivo.


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La regola che emerge da è netta: una gara ambientalmente orientata non può essere aggiudicata sulla fiducia che la conformità verrà dimostrata domani. Quando il CAM è il minimo tecnico, la sua prova appartiene all’offerta di oggi. Il soccorso chiarisce ciò che già esiste; non può creare ciò che manca.


Ed è proprio su questa linea di confine che si decidono l’ammissibilità della proposta, la tenuta dell’aggiudicazione e la credibilità del risultato pubblico.



Avv. Aldo Lucarelli

Studio Legale Angelini Lucarelli

 
 
 

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