Consorzio Stabile e poteri delle singole consorziate
- Avv Aldo Lucarelli
- 22 mag
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Il consorzio stabile si sostituisce alle singole imprese consorziate nei rapporti con la stazione appaltante, in quando per previsione da codice degli appalti, questo da vita ad una unica unità giuridica, ferma la responsabilità solidale nella esecuzione.
Ma residuano in capo alle singole consorziate poteri di accesso agli atti verso la stazione appaltante. Questo è quanto si ricava dalla recente giurisprudenza del Tar Brescia 324.2025.
Com’è noto, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici, nella partecipazione alle gare d'appalto è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente.
Il modulo associativo del «consorzio stabile», dà infatti vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese consorziate, in forza del quale, anche nell'attuale quadro normativo, è previsto che detto consorzio possa giovarsi, senza dover ricorrere all'avvalimento, degli stessi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del c.d. «cumulo alla rinfusa», cosicché il medesimo può scegliere di provare il possesso dei requisiti medesimi con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati.
Il consorzio stabile stipula il contratto in nome proprio, anche se per conto delle consorziate alle quali affida i lavori, sicché l'attività compiuta dall'impresa consorziata si imputa al consorzio.
Nel caso in cui il consorzio designi una consorziata quale impresa esecutrice, tale designazione è un atto meramente interno al Consorzio, che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra la consorziata esecutrice e la stazione appaltante.
Insomma, il consorzio, incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una «comune struttura di impresa», destinata a operare nel settore dei contratti pubblici, è l'unica controparte contrattuale delle stazioni appaltanti (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 04/07/2023, n.6530).
In tale sistematica si inserisce l’art. 67 comma 4 del Nuovo Codice appalti (D.Lgs 63/2023) il quale, ripercorrendo la previgente disposizione dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016, reca testualmente “4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.”
Da tale disposto normativo va interpretato nel senso di attribuire – pur a fronte della qualifica di parte contrattuale in senso formale unicamente al consorzio stabile - una responsabilità solidale ex lege della consorziata esecutrice rispondente alla logica del rafforzamento della posizione contrattuale della stazione appaltante.
Inserendosi nella dinamica della fase esecutiva del contratto, e rispondendo ex lege in via solidale con il consorzio stabile dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, la consorziata esecutrice non può dirsi estranea alle vicende contrattuali, pur non rivestendo la qualità di contraente in senso formale.
In realtà, può ritenersi sussistente in capo alla stessa un interesse al contratto che va oltre la sua posizione di mero esecutore, e produce effetti quantomeno riflessi in caso di contestato inadempimento in capo al consorzio stabile.
Di conseguenza, se la consorziata esecutrice non può dirsi legittimata all’esperimento delle azioni ex contractu – le quali spettano unicamente alla parte del contratto in senso formale – del pari non può negarsi un autonomo interesse, concreto ed attuale, ed una sua legittimazione, ad avanzare istanza di accesso con riguardo ai contratti di appalto di sua diretta esecuzione.

Quindi possiamo concludere affermando che:
Il modulo associativo del consorzio stabile dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese consorziate.
Il consorzio stabile stipula il contratto in nome proprio, anche se per conto delle consorziate, alle quali affida i lavori, sicché l’attività compiuta dall’impresa consorziata si imputa al consorzio, che rimane l’unica controparte contrattuale nella relazione con l'amministrazione. In omaggio alla logica del rafforzamento della posizione contrattuale della stazione appaltante, residua però una responsabilità solidale ex lege della consorziata esecutrice, che non la rende perciò solo estranea alle vicende contrattuali, anche in ragione della sussistenza, in capo alla stessa, un interesse al contratto.
contrattualistica appalti e procedure pubbliche
Avv. Aldo Lucarelli
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